Questo è un libro a molte dimensioni. Ci sono almeno due situazioni che rendono questo libro interessante. Uno è quello relativo a questa così detta Costituzione Europea, che abbiamo visto non avere esiti condivisi, una convenzione pressoché fallita. Ora tra stato di diritto e costituzionalismo c’è un rapporto molto stretto, anche se non sono la stessa cosa. Cosa di più importante se non discutere del destino dello stato di diritto nel momento in cui si pensa ad una costituzione che dovrebbe superare gli stati? Questo libro insiste sul diverso modo di concepire lo stato di diritto nella stessa tradizione europea: quello della tradizione anglosassone e quello continentale.
1. leggi il testo dell’introduzione di Salvatore Natoli
2. leggi la trascrizione della relazione di Danilo Zolo
Testo dell’introduzione di Salvatore Natoli a Danilo Zolo
Un libro complesso
Questo è un libro a molte dimensioni. Ci sono almeno due situazioni che rendono questo libro interessante. Uno è quello relativo a questa così detta Costituzione Europea, che abbiamo visto non avere esiti condivisi, una convenzione pressoché fallita. Ora tra stato di diritto e costituzionalismo c’è un rapporto molto stretto, anche se non sono la stessa cosa. Cosa di più importante se non discutere del destino dello stato di diritto nel momento in cui si pensa ad una costituzione che dovrebbe superare gli stati? Questo libro insiste sul diverso modo di concepire lo stato di diritto nella stessa tradizione europea: quello della tradizione anglosassone e quello continentale.
L’altra dimensione ancora più complessa è che lo stato di diritto ha una genesi eminentemente europea. Lo stato di diritto fino al ‘600 non esisteva. Lo stato di diritto nasce in uno con il contrattualismo moderno. Non solo è un fenomeno europeo, ma è un fenomeno dell’Europa moderna. In un’epoca di globalizzazione diventa importante rispondere a questa domanda: lo stato di diritto è estensibile a tutto il mondo? Questo modello nato nell’Europa, e sopra tutto nell’Europa moderna, può rimanere lo stesso se esteso a tutto il mondo?
Quindi due problemi:
A: è estensibile a tutto il mondo?
B: è giusto che sia esteso o ci sono altre forme attraverso cui si garantiscono i diritti che non siano quelle elaborate dallo stato di diritto europeo?
Questo libro, sopra tutto nell’ultima parte, ha tentato confronti con la tradizione confuciana, islamica, indiana.
Io mi limito al profilo essenziale dello stato di diritto, come nasce, quali sono i suoi caratteri e quali sono i possibili destini, quanto meno per l’Europa.
Lo stato di diritto
Lo stato di diritto torna ad essere importante nell’occidente dopo l’eclissi del socialismo reale e, sopra tutto, dopo la crisi degli istituti rappresentativi. Noi parliamo di una democrazia che è in crisi, cioè a dire che i soggetti non hanno rappresentanza o che la rappresentanza è sottodeterminata rispetto ai soggetti. Ora lo stato di diritto nasce quando si tratta di garantire i diritti dei singoli: sicurezza personale, libertà, proprietà privata, autonomia negoziale, diritti politici. In un certo senso, lo stato di diritto nasce in tensione, non dico in antagonismo, con l’oggettività della legge. L’oggettività della legge dichiara obbedienza alla figura del re, ad una certa figura di costituzionalismo giuridico; essa richiede obbedienza. Lo stato di diritto rifiuta l’obbedienza, o per lo meno: la condizione dell’obbedire è che ci sia qualcosa di più essenziale della legge stessa, che è matrice e fonte della legge, che è la garanzia dei diritti dei singoli. Per Bobbio, citato da Zolo, i diritti sono pensati alla luce di una filosofia politica individualistica, da una filosofia che assume come principio essenziale della costituzione giuridica il soggetto individuale. Da questo punto di vista, lo stato di diritto, in quanto emerge in uno con la garanzia delle tutele della individualità e della singolarità, disegna l’immagine della società occidentale in opposizione, se non in contrapposizione, a tutte le altre civiltà, dove questo elemento della individualità non è così presente: non c’è nell’Islam, non c’è nel confucianesimo, ecc. Allargare lo stato di diritto vuol dire non solo fare un’operazione giuridica ma trasformare una mentalità. Nello Stato di diritto non si assume come originaria la comunità, ma si assume come originario il singolo che, per contratto, si accorda sulla forma dello stato. Con questo non è che le comunità siano ignorate, però la garanzia ultima è l’intangibilità del soggetto personale.
Questa formula, come l’ho descritta, è, tuttavia, ambigua. Dice Zolo: stato di diritto significa tante cose quanto significa diritto e tante cose quanto significa stato, inteso come modalità di organizzazione. Più che insistere in questo libro su una definizione dello stato di diritto, che sarebbe sempre parziale e selettiva, si preferisce descrivere le forme di stato di diritto, cioè quell’insieme di ordinamenti che tutto sommato si somigliano, hanno qualcosa in comune, relativamente alla tutela dei diritti singolari.
Per stato di diritto si può intendere lo stato legale nel senso che la legge nasce dalla volontà popolare. Questo è un modello di stampo roussoniano. Il tratto di questa garanzia dei diritti sta fondamentalmente nelle procedure di legalità.
A fronte di uno stato di diritto pensato eminentemente nella forma della legalità, e quindi della proceduralità, viene fuori lo stato democratico, dove l’elemento della costituzione, è quello che fonda la garanzia dei diritti fondamentali, che in un certo senso precedono la legalità, cioè la formazione della legge, e sono intangibili e riguardano fondamentalmente, le tutele generali della persona, della comunità, cioè quello che si dice la intangibilità della costituzione. Lo stato di diritto, da questo punto di vista, non è tale per la legalità della sua forma, ma perché ha qualcosa di fondativo, che regola la formazione delle leggi e rispetto cui le leggi devono conformarsi. Non a caso esiste la Corte Costituzionale.
Questo è un modello fondamentalmente continentale, gli inglesi non lo hanno mai avuto, qui la garanzia degli individui è costruita secondo una logica completamente diversa.
Il caso inglese
Nel modello francese le libertà individuali sono garantite dal diritto dello stato. Cioè a dire: non hanno origine prepolitica, ma vengono garantite nel momento stesso in cui si decide la forma fondamentale.
Il principio che regola il mondo anglosassone nella formazione dello stato di diritto e della sua legalità non è tanto la linea costituzionale, a dominanza politica, quanto quella giurisprudenziale. Cioè a dire: sono i tribunali che creano diritto. In che senso la giurisprudenza? Bisogna notare una cosa importante: il diritto inglese e, in genere, lo stato di diritto, nasce per limitare il potere del Re. Come? Potenziando al massimo la giurisprudenza locale, rispetto a cui non solo devono sottostare i cittadini del luogo, o della contea o della corte, ma devono sottostare anche gli amministratori del Re e il Re stesso. Ecco il “role of law”,il dominio della legge. Una legge che non è prodotta per via parlamentare o costituzionale, che è un modello rivoluzionario francese, ma attraverso la pratica delle corti locali. Perché qui diventa importante la nozione di pratica delle corti locali? Perché nella corte locale la vertenza, il conflitto è trasformato in giurisprudenza: si andava dinnanzi al tribunale e, quantomeno attraverso le lenti procedurali, si attivavano meccanismi di garanzia che avrebbero finito per difendere anche chi era più debole attraverso la procedura. Quindi l’elemento della procedura giudiziaria diventa importante.
Questa stratificazione nel tempo diventa il riferimento di prassi o di consuetudine, a cui i soggetti si possono appellare per difendersi e nella consuetudine ci sono anche i diritti acquisiti della vittoria nei conflitti.
Non essendoci una centralizzazione, questo elemento di influenza della comunità, e quindi dei soggetti reali, singoli ma come soggetti reali, e diventa molto importante nella implementazione del diritto e nella formazione della sua tradizione. Infatti è l’”antichità” che conta nella dimensione del diritto, è l’elemento tradizionale cui ci si appella.
Di qui la polemica che gli inglesi sempre hanno avuto nei confronti dei tribunali speciali, o dei tribunali amministrativi: non possono esistere tribunali separati per i corpi sociali. Rispetto ad una tradizione come quella continentale, dove c’erano, pur nel grande costituzionalismo, forme separate di diritto, diritti particolari per gruppi sociali, diritti particolari e, sopra tutto più che per diritti particolari per funzioni particolari, qui eguaglianza di fronte alla legge vuol dire che nessuno può sfuggire al diritto comune.
Non è che si neghi il primato del Parlamento nella tradizione anglosassone, ma non c’è più bisogno di costituzione; se ci fosse una costituzione previa che vincolasse la formazione delle leggi da parte del Parlamento, il Parlamento sarebbe dimezzato nella sua sovranità, ci sarebbe qualcosa di più forte di lui. Cosa? La Costituzione! Oppure ci sarebbe una decisionismo populistico, con i rischi, anche in questo caso, di una tirannide della maggioranza. Invece non ci deve essere nulla fuori o al di sopra del potere di legislazione del Parlamento: il limitarlo dall’alto, o il limitarlo da fuori, vorrebbe dire togliere il potere illimitato di formazione del diritto che sostanzialmente ha la maggioranza parlamentare.
Allora da dove arriva, da dove proviene la limitazione? La limitazione proviene dal fatto che il Parlamento, qualunque legge esso faccia, dà luogo ad un’applicazione dove determinante è l’operazione ermeneutico-interpretativa della corte locale, che può persino svuotare la portata della legge parlamentare, se si accorge che questa legge viola i diritti della singolarità. La legge viene rimessa in discussione nella forma del dibattito giuridico, a livello di giurisprudenza comune. L’azione fondamentale del giudice è la garanzia che il diritto del singolo non sia mai violato, la legge parlamentare deve essere interpretata sempre in base a questo principio, onde la nota formula “la libertà degli inglesi”. Gli inglesi sono liberi dinnanzi alla legge perché il senso e la giustificazione della legge è che qualsiasi individuo nella sua singolarità deve essere tutelato. E questo è il principio fondamentale della prassi giurisprudenziale in base a cui interpretare le stesse leggi del Parlamento.
Dice Zolo che la società è democratica perché è democratica la sua prassi, non perché esistono dettati costituzionali che possono essere impedienti rispetto ad una classe che non ha la cultura della tutela dei diritti.
Ferraioli in questo libro si oppone e dice: io sono d’accordo che ci vuole la prassi costituzionale ecc., ecc., la prassi giurisprudenziale, tutto questo mi va bene, però aduna condizione, che sia anche scritto. Perché il fatto che sia scritto permette costantemente a chiunque di appellarsi e, anticipo un po’ la parte finale, questa cosa deve essere tanto più scritta, quanto più si mondializza il diritto, quindi quanto più le prassi sono differenziate nella globalizzazione.
Mentre nella società inglese la prassi di una nazione è un contrafforte materiale rispetto alla decisione parlamentare, quando noi abbiamo una giurisprudenza diffusa nel mondo, con fonti e tradizioni completamente diverse, se non c’è un elemento comune a cui appellarsi emergerebbe non tanto un potere della costituzione materiale come contrafforte e fonte interpretativa della decisione parlamentare, ma esisterebbe fondamentalmente un’assenza di diritto.
Nel discorso che noi facciamo sull’Europa e nella storia del diritto in clima di globalizzazione si profila un’idea inedita nella storia europea: un diritto senza stato.
La priorità dei diritti
Ora il presupposto filosofico dello stato di diritto è il passaggio dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti, da una tradizione a carattere autoritario e religioso, dove si era fondamentalmente sudditi obbedienti, perché si riteneva che ci fosse una oggettività del bene, ad una tradizione che vede la centralità del soggetto. Si è uguali non in quanto sudditi, ma in quanto liberi, singoli. C’è il primato della ius rispetto alla oggettività della lex. Allora il diritto naturale insopprimibile è il diritto fondamentale del singolo. Questo è il diritto naturale.
Quali sono i corollari, le conseguenze pratiche che nascono? Uno è il pessimismo potestativo, cioè il potere politico è pensato in termini di pericolosità. Nei modelli organicistici, nella oggettività della lex, il potere era o buono, o cattivo, c’era una logica qualitativa rispetto al potere. Nel modello cristiano, nella teoria dei mandati, il Re non rispondeva della sua giustizia nei confronti del popolo, rispondeva della sua giustizia nei confronti di Dio e, quindi, il suo potere, avendo come misura Dio, era buono o cattivo. Di legittimità si parlava molto poco. L’ordine del potere era contraddistinto da tratti qualitativi. Nel moderno l’ordine del potere non è più contraddistinto da tratti qualitativi, ma da tratti procedurali e siccome chi ha il potere, il detentore del potere, per il fatto che lo detiene è pericoloso. C’è un fortissimo pessimismo potestativo che negli stati liberali conviverà con l’idea dello stato minimo. Perché lo stato minimo? Perché rafforzare il potere dello stato vuol dire fondamentalmente ridurre lo stato di diritto.
D’altro canto la natura del wellfare non stata pensata nei termini di uno stato prevaricatore ma di uno stato che immettesse nella società provvedimenti che permettessero a tutti di essere liberi. Il welfare si distingue dai modelli pianificati, o centralizzati, perché vuole produrre sostegno sociale mantenendo inalterate le libertà liberali.
A fronte del pessimismo potestativo, l’ottimismo normativo, cioè la possibilità di contenere il potere attraverso il sistema delle norme. E le norme nello stato di diritto, abbiamo visto, possono essere di due tipi: possono essere previe, cioè limitare il potere legislativo attraverso una costituzione che impedisce di poter fare delle cose, e dall’altro, una libertà incondizionata e illimitata del potere parlamentare, che però viene filtrata dalla giustizia delle corti, quindi dalla pratica della tutela individuale del tribunale.
La crisi dello stato di diritto
Ora la caratteristica dello stato di diritto, così come è stato pensato, è andata incontro ad una progressiva diminuzione della centralità dello stato come persona giuridica. Abbiamo detto che stato di diritto suppone l’ordinamento statale, quindi lo stato come persona giuridica. Ma c’è un’altra dimensione, cioè lo stato perde questa sua unità attraverso un processo di differenziazione funzionale interna perché lo sviluppo della complessità della società crea una diversificazione nelle prestazioni. La differenziazione più importante è quella tra lo stato legislativo e quello amministrativo. Tra la dimensione della giurisprudenza diventata troppo locale e la dimensione della lgge, diventata troppo astratta, si sviluppa la dimensione amministrativa. Noi vediamo che lo stato di diritto si viene formulando sempre di più come insieme distribuito di authority, perché soltanto attraverso questa pratica amministrativa si può fronteggiare un’emergenza. E’ l’amministrazione che dà il segnale della esigibilità o dell’inesigibilità della legge, perché deve introdurre ipotesi ad hoc per farla funzionare e quindi diventa un segnale per la sua trasformazione. Elementi amministrativi si sono sviluppati enormemente entro questo stato di diritto.
E’ possibile che questo modello di stato, sia nella sua forma anglosassone, che nella sua forma costituzionale continentale, possa funzionare per un’Europa dove non ci sono più gli stati? Che possa ancor più essere trasferibile presso culture che non hanno né la nostra tradizione statuale, né l’idea di stato di diritto, né la tradizione giurisprudenziale che abbiamo noi occidentali? Un fatto è lo stato di diritto come garanzia dei diritti singolari, un fatto sono i diritti umani che alludono a qualche cosa che sembra essere pregiuridico: mentre il singolo è titolare di se stesso, chi è titolare dell’umanità? In base ai diritti umani invadiamo, facciamo la guerra all’Irak.. per esportare lo stato di diritto. Ma se il diritto nasce come garanzia del singolo come facciamo noi ad esportarlo in nome dell’umanità?
Un diritto senza stato?
Ma torniamo alla domanda fondamentale, quella di un diritto senza Stato. La sfida dello stato di diritto è quella rivolta alla sua dimensione costituzionale prodotta dalla perdita di sovranità degli stati, dalla dislocazione delle fonti al di fuori dei loro confini e dal conseguente indebolimento del ruolo garantista delle costituzioni nazionali.
In fondo uno dei motivi per i quali la convenzione è fallita è stata questa: gli stati sovrani non riescono a fare un passo indietro che liberi uno spazio costituzionale dove altri soggetti entrino. Il problema del veto, che è uno dei problemi fondamentali per cui la convenzione è fallita, è stato questo, si va ad una Europa in cui le fonti del diritto continuano a voler essere nazionali o a pretendere uno spazio per le nazioni troppo ampio rispetto ad una costituzione che deve includere soggetti che non sono più gli stati. Come si esce da questa anarchia ? Pare che non se ne esca. Allora questo che cosa impone? Impone non soltanto un diverso modello di condotta politica, ma impone un ripensamento del costituzionalismo e del garantismo.
L’obiezione che si fa alla Presidenza Europea, è che sostanzialmente decide senza una responsabilità politica che non gli stata data dai cittadini, ma attraverso una delega avuta dagli stati. Nell’ONU il problema si ripropone ancora peggio, nel senso che nell’ONU non esiste neanche una tradizione comune; a livello sovra-nazionale il discorso diventa molto più difficile.
Ferraioli parlando dei diritti sovra-nazionali, cioè senza stato, fa riferimento alla Carta di Nizza, una carta europea dei diritti fondamentali che prevede, accanto ai tradizionali diritti di civiltà e di libertà, un lungo elenco di diritti sociali e di diritti di ultima generazione in tema di privacy,di tutela del corpo umano,di salvaguardia dell’ambiente. Si tratta di un documento che è stato solamente proclamato ma non è trasformato nei trattati. Allora qui quale è l’atteggiamento di Ferraioli?
Perché ci sia una garanzia dei diritti umani ci deve essere un elemento previo a cui tutti si devono vincolare. Obiezione di uno come Danilo Zolo: come, se non c’è un potere capace di garantirli? Rappresentanze internazionali? Impossibile perché una rappresentanza internazionale supporrebbe un collegio mondiale che crei questa rappresentanza e quindi le procedure rasenterebbero l’impossibilità. Corti marziali? Possono andare anche bene, ma le Corti Marziali in fondo regolerebbero diritti troppo parziali.
Trascrizione della relazione di Danilo Zolo
Salvatore Natoli ha colto due aspetti molto importanti del libro. Il libro, come vedete, è un libro eccessivo, eccessivo per la mole, eccessivo per le sue ambizioni teorico-politiche e forse anche per questo ha avuto un certo successo. E’ un libro che ha l’ambizione di ripresentare un’idea politica generale, lo stato di diritto come una categoria che dovrebbe cercare di colmare il vuoto di istituzioni, di strutture che va sotto il nome di post-democrazia, una crisi delle istituzioni rappresentative, che interviene quando la grande utopia o la grande speranza del socialismo è ormai tramontata, almeno nell’esperienza europea. E’ un libro che tenta di presentare un’idea di ordinamento giuridico e un’idea di istituzioni politiche capaci di resistere a questa duplice crisi: quella dei valori del socialismo e dello stato sociale, per un verso, e la crisi delle categorie classiche della liberal-democrazia, del liberalismo e della democrazia.
Lo stato di diritto
Io ho tentato di definire lo stato di diritto come ordine politico minimo, come un complesso di valori, un apparato normativo e una serie di istituzioni che difendono alcuni istituti che sono per me, e per molti militanti della sinistra, valori irrinunciabili, anche se, ripeto, hanno un significato minimo. Ad esempio, l’intero complesso dei diritti civili, pensate alle libertà fondamentali, alla proprietà privata; pensate all’autonomia negoziale dei soggetti e all’intera serie delle garanzie di habeas corpus, cioè di tutela degli individui di fronte ai poteri repressivi dello stato. Questa serie di libertà e garanzie sono, a mio parere, e a parere dei curatori del volume, garanzie minime irrinunciabili perché rappresentano lo zoccolo duro di un regime civile, politico-sociale all’insegna del resistere, resistere, resistere che può preservare valori capaci di sostenere esperienze di democrazia o di recupero della dimensione solidale collettiva dell’esperienza sociale, dimensione che è oggi gravemente in crisi.
Oltre lo stato di diritto?
Tutti noi viviamo sempre più in un mondo meno solidale e più competitivo dove l’altro è concepito sempre più come un concorrente e mai come un possibile alleato o, diciamo, interlocutore in un’esperienza politica, civile, sociale, persino di amicizia dentro una sfera che non sia quella eminentemente consumistica, privatistica, professionalistica .
Il problema che Salvatore poneva è molto importante perché ci sono autori che sostengono che lo stato di diritto è una formula ormai superata, esaurita per due ragioni. Una riguarda il diritto. C’è chi sostiene, forse non senza buoni argomenti, che assistiamo ad una crisi del diritto come categoria normativa generale. Non c’è dubbio che una sua dimensione, se volete quella più fragile, quella del diritto internazionale, è sottoposta a sollecitazioni pesantissime. C’è chi parla di collasso del diritto internazionale. Ma credo che si debba parlare anche di grave crisi della dimensione giuridico-normativa all’interno dell’esperienza degli stati nazionali, ad esempio, la crisi della legge come normazione generale astratta.
L’altro aspetto è che è in crisi lo stato. Ormai c’è un’ampia letteratura che mette a fuoco il tema della crescente erosione della sovranità dello stato nazionale provocata dai processi di integrazione globale o di integrazione regionale. Quindi lo stato di diritto sarebbe obsoleto per due ragioni concorrenti, crisi del diritto e crisi dello stato.
Nella mia presentazione lo stato di diritto viene presentato come stato. Stato significa qualcosa di molto preciso, significa stato moderno europeo, non lo stato nella sua accezione universalistica che si è affermata con l’espansione del diritto internazionale e della forma statale in tutto il mondo, al di là delle profonde differenze di realizzazione concreta. L’intera dottrina della tutela dei diritti fondamentali è inconcepibile senza questa particolare esperienza europea che è lo stato moderno europeo. Questo è un punto secondo me fondamentale che poi ci introduce al secondo tema: non ci sarebbe stato di diritto, e quindi questa esperienza di tutela dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali, se non avessimo superato in Europa il modello aristotelico-tomistico e cioè dell’organicismo sociale per un verso e se non avessimo superato la dimensione tipicamente pre-moderna, medioevale di una sfera politica tendenzialmente universalistica, dominata da categorie, come il potere spirituale e il potere temporale; se non avessimo superato insomma il riferimento alla divinità come garanzia della legittimità del potere politico, come fonte prima ancora che garanzia e, detto un po’ tra parentesi, anche come luogo della dottrina della guerra giusta.
Non c’è dubbio che senza il particolarismo dei confini nazionali, senza il particolarismo dei poteri politici che affermano la loro vigenza in una dimensione territoriale molto particolare e in relazione a valori vissuti da gruppi politici nazionali, senza questo elemento non si sarebbe affermata la dottrina della tutela dei diritti fondamentali, non avremmo vissuto la grande epopea della libertà politica. Questo è un punto che desidero sottolineare e per questo parlo nel mio testo di eccezione fondante dell’esperienza britannica, inglese-britannica, nel senso che quella esperienza di tutela delle libertà è un’esperienza che sa di essere e vuole essere localistica. I padri fondatori della costituzione britannica non hanno pensato di riconoscere ai cittadini inglesi diritti universali, diritti dell’uomo, human wrights, secondo un’espressione molto recente, per lo più americana, gli inglesi parlano semmai di wrights o di individual wrights. Nella tradizione si parla di libertà degli inglesi e di law of the land, la legge del nostro paese. Questo corrisponde anche ad un cero insularismo politico anglosassone di cui stiamo pagando in parte le conseguenze. Ma non c’è dubbio che si rivendica il carattere tutto particolare di un modo di vivere inglese e di un modo di rispettare le libertà che è soltanto inglese. Quella grande esperienza nasce grazie non ad una carta costituzionale scritta, in cui si enunciano principi e attraverso la quale si intende (il mito del grande legislatore) progettare la struttura politica e l’esperienza politica di un paese. No, la tradizione costituzionale inglese è non scritta, è qualcosa quasi inconcepibile per noi continentali europei. Quella costituzione si afferma in quanto garante dei diritti fondamentali grazie alla prassi giudiziaria di un ceto di giuristi che sono i “Common layers”. Questi giuristi si sentono molto meno parte di uno stato che non un ceto professionale che si è specializzato in modo da tutelare libertà e proprietà contro i possibili attentati che possono venire dalla monarchia e dal potere amministrativo in generale.
Insisto sul fatto che senza stato non sarebbe sorta la grande tradizione europea della tutela delle libertà. Mi pare che questo sia già un punto molto forte e quindi l’idea che si possa garantire la democrazia, ma ancora di più, i valori fondanti dello stato di diritto al di fuori del riferimento allo stato-nazione, è un’idea molto rischiosa ed è il tema che stiamo discutendo in Europa oggi. Oggi si pensa (lo pensa l’amico Ferraioli) che la sovranità degli stati sia il più grosso ostacolo all’affermarsi dei valori di libertà, eguaglianza, pace e, in qualche modo, progresso.
Un diritto oltre lo stato?
Bobbio sosteneva l’idea che occorresse superare lo stato, che il primo compito di una sinistra non relegata alla dimensione tribale dello stato, è quello di operare per il superamento della sovranità dello stato perché questa è la condizione per affermare l’universalismo dei diritti dell’uomo. Soltanto organismi sopranazionali, pensate all’epopea dei Tribunali Penali Internazionali e pensate all’idea della guerra umanitaria, soltanto questa dimensione è in grado di garantire a livello non semplicemente locale, la tutela dei diritti fondamentali. Si sostiene che ormai questa tutela anche all’interno degli stati è condizionata dalla dimensione universalistica degli strumenti di applicazione delle norme che riguardano le libertà fondamentali. Non c’è dubbio che, ad esempio, che la stessa concezione dell’ICC, della Corte Penale Internazionale, ostacolata dagli USA, si basa sulla convinzione che non c’è garanzia dei diritti dell’uomo, dei diritti fondamentali, se non è garantito a livello internazionale. Qui ci sono molti problemi, ovviamente.
Io accetto l’ipotesi che i valori centrali della dottrina dei diritti dell’uomo godano d una qualche universalità o di una traducibilità in termini universali. Poniamo, la libertà di pensiero, il diritto alla vita, la proprietà privata, sono valori che nascono in occidente ma che corrispondono a pulsioni e aspettative che non hanno alcuna specifica connotazione culturale occidentale, ma sono aperte alla soluzione da parte di qualsiasi cultura. Anche delle culture che tendono a difendersi dall’espansione neocoloniale dei valori occidentali, come le culture africane, sub-sahariane in particolare, il mondo islamico, che è il fulcro di queste problematiche, senza dimenticare il mondo del sud-est asiatico. Penso a paesi come Singapore, la Malesia, l’Indonesia, in parte il Giappone, la Cina, che hanno ormai avviato un dibattito di grande rilievo all’insegna dei valori asiatici, e cioè della necessità che l’Asia riscatti la sua identità e autonomia politica rifiutando l’intero complesso dei valori occidentali, in particolare l’idea di stato di diritto, di democrazia, di diritti dell’uomo. Questo è un altro tema da mettere a fuoco, da discutere in modo più approfondito.
Quale Europa?
Mi fermo un secondo sul tema dell’Europa. Sapete che ci sono due scuole, che si scontrano anche a livello di Convenzione: pensate a Prodi e a Giscard. C’è chi sostiene che per conservare elementi di libertà e di democrazia occorre non demolire ma conservare nella misura del possibile la dimensione statale-nazionale; c’è invece chi sostiene che l’Europa non ha un futuro se gli stati non si dissolvono in una struttura in qualche modo federale, comunque una struttura sovrastatale capace di garantire i valori dello stato di diritto ad un livello di sintesi più alto. Di qui nasce l’idea della Costituzione Europea, che nega totalmente l’esperienza anglosassone. E’ una costituzione che pretende di creare il popolo. Assistiamo a un’inversione a 180 gradi dell’idea tradizionale per cui è un popolo vittorioso che ha il potere di dettare le norme fondamentali della vita pubblica di un paese. C’è un popolo che ha vinto un conflitto ed è in grado di progettare la struttura dello stato, delle proprie politiche più rilevanti, della vita del paese.
Qui siamo di fronte ad un progetto esattamente inverso. Non c’è un popolo europeo. Sfido chiunque a produrre indici scientifici che diano senso all’espressione “popolo europeo”. Nel mio lessico familiare esiste un popolo quando c’è una lingua comune, una capacità di comunicare agevolmente fra i membri del popolo, c’è una comunicazione che consente interazione fra i soggetti, pensate ad una televisione europea in cui tutti i cittadini europei, pensate a quotidiani scritti in una lingua comprensibile a tutti gli europei; pensate sopra tutto a movimenti politici e a movimenti sindacali che siano realmente dell’intera area regionale che si intende sottoporre alle regole comuni di una costituzione scritta. Questo, secondo me, manca. Ci sono autori che con grande forza sostengono che è molto rischioso pensare di dar vita ad una formazione politica unitaria trascurando questo elemento, cioè la fonte della legittimazione, e della realtà, e della solidarietà politica di un gruppo. E’ pericoloso pensare che si possa ovviare a questa carenza democratica. Si producono delle carte, dei documenti, come la Carta di Nizza, che non a caso è stata considerata dai suoi Autori non vincolante. Non è un documento giuridico vincolante per i cittadini europei, per nessuna autorità, salvo qualche autorità giudiziaria che possa richiamare nelle sue motivazioni, nelle sue sentenze, quel documento.
La Carta Costituzionale sarà il risultato di una transazione, ma è molto dubbio che possa diventare la Magna Charta di un’Europa che non sia pura espressione monetaria-bancaria o che non sia, come forse potrebbe anche diventare, un’espressione politico-militare. Qualcuno gioca oggi questa carta, ed è una carta interessante. Sicuramente non un’Europa che possa ripetere in grande l’esperienza eccezionale dell’Inghilterra del ‘500, ‘600 e ‘700, in cui i diritti fondamentali sono tutelati perché la cultura dei diritti è profondamente radicata nella cultura del popolo. Pensate soltanto alla eccessiva difformità culturale e tradizioni politiche fra i paesi europei, in particolare dopo l’apertura ai paesi dell’est; e pensate all’idea di associare anche la Turchia in questa esperienza e l’idea, scusate buffonesca, del nostro Presidente del Consiglio di associare l’intera Federazione Russa e Israele. Si tratta di provocazioni intollerabili per l’Europa.
Questo è un grande tema: è un popolo che dà vita ad una Costituzione più o meno scritta o è una Costituzione che può dar vita a un popolo?
Il fondamentalismo dei diritti?
L’altro tema è se l’esperienza europea della tutela dei diritti fondamentali possa presentarsi come la bandiera unitaria per tutte le culture. Ho scritto recentemente un saggio per la Feltrinelli intitolato “Fondamentalismo umanitario”, facendo riferimento a questa pretesa, che è ormai una pretesa dispiegata del mondo occidentale, di assumere alcuni parametri di razionalità in senso generale e poi di razionalità politica ai quali tutte le possibili esperienze del pianeta devono essere commisurate.
L’ultimo ad essere oggetto di pressioni crescenti in questi giorni, è l’Iran. Anche l’Iran sta diventando un “stato canaglia”, non sufficientemente democratico, che bisogna in qualche modo democratizzare in questo programma più ampio concepito dai neoconservatori statunitensi. Non a caso oggi il viaggio del presidente Bush è un viaggio ispirato essenzialmente da queste motivazioni: si tratta di imporre anche al popolo palestinese le strutture della democrazia rappresentativa, la garanzia dei diritti fondamentali, come primo parametro e, naturalmente, di affiancare la CIA alla polizia palestinese in questa funzione per pacificare questa piccola area, che è una spina nel fianco dolorosissima per gli USA, e poi di procedere, ovviamente sulla base dell’esperienza irachena, a imporre a quell’area i valori occidentali.
Sono un po’ in difficoltà, perché non vorrei accreditare l’idea che la vera motivazione delle così dette guerre umanitarie, insomma degli interventi militari occidentali degli ultimi anni, abbiano come reale motivazione la tutela dei diritti fondamentali. Qualcuno forse ci crede, ma non è molto interessante questo. Bush forse ci crede, perché tanto crede a qualsiasi cosa. Ci sono molte barzellette su di lui che bisognerebbe raccontare. Si dice che riunisce tutte le mattine alla Casa Bianca i suoi collaboratori, tutti cristiani fondamentalisti (luterani, presbiteriani, metodisti di tutte le qualità), leggono la Bibbia insieme; ma Bush non è che legga veramente, si limita a colorare un’edizione speciale fatta apposta per lui. Questa è una battuta che circola negli USA.
Persone molto serie, penso al caro amico Antonio Cassese, giurista di grandissimo valore, ex presidente della Corte Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, il quale ha, sulle colonne di Repubblica, sempre contestato l’intervento militare degli USA, in particolare in Bosnia-Erzegovina e in Kossovo, perché si trattava di fermare un genocidio e la comunità internazionale non poteva non intervenire anche militarmente. Io credo che si debba resistere con molta forza a questo fondamentalismo dei diritti dell’uomo, anche se la cosa è delicata perché per un verso io credo, come europeo, come occidentale, che non possiamo non schierarci per la libertà contro l’oppressione, per la vita contro la lapidazione delle donne infedeli, per l’integrità personale delle donne contro la prassi della mutilazione genitale femminile diffusissima (non nel mondo islamico, ma in una parte del mondo islamico molto ben definita che segue rituali pre-coranici, anche se poi ci sono Autori islamici che tentano di giustificare sulla base di una Sura del Corano anche l’infibulazione, seppure nelle forme non più gravi).
La centralità del dialogo tra culture
Quindi c’è questa difficoltà di affermare che ci sono valori irrinunciabili per noi, ma che non possiamo pretendere come irrinunciabili per gli altri o, addirittura, che noi possiamo imporre agli altri con la pressione propagandistica, con la coazione giudiziaria o con l’uso delle armi, con la spargimento del sangue.
Credo che ci sono molti argomenti per sostenere questo, cioè argomenti interni alla cultura occidentale che potremmo esaminare: la critica realistica e storicistica al giusnaturalismo e poi c’è la reazione dell’intero mondo non occidentale, che è sempre più sensibile al problema di come respingere, anche culturalmente, sopra tutto culturalmente, i processi di integrazione globale che, per quanto riguarda la dimensione culturale, si presentano sempre di più come processi di americanizzazione dell’occidente e di occidentalizzazione del mondo.
Ci sono forti reazioni: africane, asiatiche, islamiche. Nell’islam oggi, non tutto l’islam purtroppo, ci sono gruppi culturali importanti. Sono stato recentemente in Tunisia impegnato in seminari su questi argomenti. Ci sono gruppi di intellettuali importanti non integralisti, non fanatici, non terroristici che cercano di ridare dignità culturale al mondo islamico e alcuni si occupano della cultura entro un certo numero di stati che fanno riferimento all’islam. Si tratta per loro di superare una concezione di soggezione o di servilismo nei confronti della cultura occidentale. Due esempi e poi chiudo.
Penso in particolare alla cultura cinese. Un miliardo e mezzo e forse più di soggetti in Cina e fuori dalla Cina fanno riferimento alla tradizione confuciana che è la cultura etico-politica cinese per antonomasia. In quella cultura l’idea di diritto individuale è inesistente. E’ una cultura millenaria, piena di orgoglio, di saggezza, rifiuta l’idea che si possa sostituire alla nozione di rapporto fondamentale padre-figlio, moglie-marito, primogenito-secondogenito, amico-amico (sono sei i legami fondamentali su cui si fonda l’ethos confuciano) l’idea dell’individuo come atomo normativo che rivendica contro il gruppo, contro famiglia, contro il clan familiare, contro il villaggio, contro la nazione, un suo diritto individuale. E’ totalmente inconcepibile all’interno di quel mondo culturale, non esiste in questo senso diritto in Cina, esistono pratiche di soluzione delle controversie che non sono orientate a riconoscere a uno dei due contendenti un diritto e quindi di assegnare il diritto a uno e il torto all’altro secondo il formalismo procedurale europeo. Nella logica confuciana c’è un elemento paternalistico, organicistico, ma l’obiettivo è sempre quello di trovare un risultato che soddisfi il più possibile le aspettative di entrambi. Lì c’è l’idea che non esiste questo elemento così rigido, il diritto al quale si oppone il torto, ma c’è invece una prassi di convivenza fra aspettativa e interessi e l’autorità politica ha il compito di trovare la soluzione perché le diverse aspettative trovino un compromesso, una possibilità di convivenza.
Ho un carissimo amico che è vice-presidente della Camera di Commercio cinese a Shangai, che è tra l’altro milanese, il quale racconta che il richiamo alla legge scritta e il richiamo all’autorità giudiziaria per la soluzione di controversie economiche nazionali e internazionali è rarissimo. Tutto viene fatto dagli avvocati i quali svolgono questa funzione di arbitrato rivolta alla soluzione transattiva delle controversie.
Altrettanto potremmo dire per la concezione della famiglia nel mondo islamico e della donna nel mondo islamico, con tutto quello che di profondamente discutibile accade in quelle culture. Non c’è dubbio che quel mondo è lontanissimo dal presupposto individualistico della la nostra categoria di fondo: noi non riusciamo ormai a pensare al di fuori di quelle categorie e non riusciamo ad abbandonarle. Io sto facendo questo discorso ma non sono affatto orientato a rinunciare alla mia idea di libertà di pensiero, di parola, ecc., e alla mia opposizione alla famiglia, in certi termini, come ad una struttura oppressiva, paternalistica, soffocante e così via, ma mi rendo conto, e mi sono reso conto molte volte dialogando con altri soggetti appartenenti ad altre culture, come sia necessario trovare dei valori e dei linguaggi che diano conto dei diversi punti di partenza. Cioè noi non possiamo usare la famiglia, nel senso occidentale, imponendola agli altri, né stato, né nazione, né diritto umano, e così via.
Il dialogo fra le grandi culture è importantissimo, in particolare quello con la cultura islamica, per le ragioni che immaginate. Non dialogare significa fomentare il terrorismo che dovrà pur arrivare anche in Italia. Non possiamo pensare che il nostro mondo sia esente dal terrorismo, non lo è, lo sarà sempre meno, sopra tutto se avremo dei governi che platealmente affermano che la civiltà occidentale è superiore a quella islamica, come ha detto il nostro ineffabile presidente. Dialogo per questa ragione, dialogo perché se l’Europa, io penso potrà riacquistare una sua identità che non sia quella generica occidentale ormai dominata dalla presenza degli USA, ma sia una identità europea in senso proprio, l’Europa non può non scavare nelle sue radici mediterranee. Non c’è Europa senza un’Europa in larga parte mediterranea e un’Europa che dialoga in profondità con il mondo islamico. Non esiste Europa senza questa importantissima interazione con il mondo islamico.